Psicopatologia e Neuropsicologia Forense

Con una delibera del 05.10.2016 del Consiglio Superiore della Magistratura sono stato proposto alla nomina di Consigliere Onorario presso la Sezione Minori della corte d’Appello di Lecce per i due trienni 2017-2019 e 2020-2022. Dal 2023 con nuova delibera del CSM sono stato nominato Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia.

“Il ruolo del giudice onorario minorile rappresenta una sintesi di una istanza giudicante con gli stessi poteri del giudice togato e di una figura professionale non giudiziaria, estranea alla magistratura. Fin da subito, inoltre, il legislatore precisa che la sua competenza è da intendersi come l’esito di due componenti: scienza ed esperienza; infatti, se l’essere cultore di una delle discipline indicate significa possederla, l’essere “benemerito dell’assistenza sociale” significa aver alle spalle una concreta positiva operatività: “La ‘benemerenza’, dal canto suo, – spiega la sopra citata circolare del CSM – alla luce dell’evoluzione del linguaggio e della cultura, sembra aver assunto, da un lato, il significato di una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’età evolutiva, e dall’altro lato il valore di una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative […] L’integrazione dei due requisiti di legge (“benemerito” e “cultore”) porta altresì ad esigere che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta già maturata, e non da acquisirsi attraverso la pratica giudiziaria […]”. Anche le modificazioni introdotte dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1441 per quanto riguarda la scelta dei componenti privati (l’esclusione dei cittadini al di sotto dei trent’anni e l’appartenenza ai due generi, maschile e femminile) sembrano tradurre la preoccupazione del legislatore di immettere nell’amministrazione della giustizia minorile un patrimonio di esperienza non solo professionale, ma anche esistenziale ampia e differenziata.”

Citazione di Piera Serra, su minoriefamiglia.it

Nel 2010 mi sono specializzato in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense con un master di secondo livello presso l’Università di Padova, diretto dal Prof. Giuseppe Sartori, uno dei maggiori esperti nazionali. Nel corso dell’anno accademico mi sono occupato di redigere  consulenze tecniche in tema di imputabilità e pericolosità sociale, danno, valutazione della testimonianza del minore in casi di presunti abusi sessuali. Ho provveduto inoltre a valutare fascicoli dei procedimenti penali ed a svolgere valutazioni testistiche delle competenze cognitive e di personalità delle parti.

Ho discusso inoltre una tesi sull’utilizzo delle Neuroscienze in tribunale, di come queste stiano prendendo piede per i casi di imputabilità. Per fare ciò mi sono occupato di seguire un procedimento penale per omicidio apparso sulle maggiori testate nazionali.

La psicologia forense è un’area specialistica della psicologia giuridica che si occupa dei processi psicologici relativi ai diversi aspetti della dimensione giuridico-forense.

La psicologia forense gode del contributo di altre discipline, quali il diritto penale e la criminologia, e svolge un ruolo tecnico nella comprensione di rilevanti casi giudiziari, di concerto con altre figure professionali quali magistrati, avvocati e altri consulenti. Un importante aspetto di questa disciplina è lo studio della cosiddetta “psicologia della testimonianza”. Funzione centrale del consulente è quella di fornire informazioni tecniche agli inquirenti attraverso l’utilizzo di un lessico “giuridico”.

Nei diversi ordinamenti giudiziari, le domande poste dal magistrato allo psicologo forense non riguardano solo valutazioni psicologiche per determinare ad esempio, la capacità di intendere e di volere dell’imputato, ma anche e soprattutto questioni di più ampia rilevanza funzionale come i pareri sul trattamento, o su ogni altra informazione richiesta dal giudice, quali, ad esempio consulenze tecniche sui fattori concomitanti il reato, sul rischio di recidiva, sull’attendibilità delle testimonianze, ecc. Le sue competenze sono anche richieste nella formazione e nell’accreditamento del personale di polizia penitenziaria e di altri organi delle forze dell’ordine.

L’esercizio della pratica muta da paese a paese e da giurisdizione a giurisdizione. Lo psicologo forense, in Italia, per svolgere la funzione di CTP o CTU necessita, oltre alla laurea magistrale in Psicologia e relativa abilitazione professionale da almeno 3 anni, di aver conseguito idonea formazione e aggiornamento in ambito psicologico-giuridico. Purtroppo, e lo affermo con amarezza, la professione dello psicologo forense in Italia non è regolamentata quindi OGNUNO si sente competente nel poterlo fare, pur senza formazione specialistica.

La metodologia di valutazione psicologica tradizionale non è sufficiente per gestire i ruoli consulenziali legati ai procedimenti giudiziari.

Nella psicologia forense, invece, è importante valutare la consistenza di tutti i fattori in gioco da tutti i possibili punti di vista. Diversamente dalle tradizionali consuetudini e vincoli della psicologia, inoltre, il consenso informato non è richiesto quando la perizia è richiesta dal giudice. L’imputato, invece, deve essere notificato sugli scopi della perizia senza però che possa avere discrezionalità su come tali informazioni saranno utilizzate.

Valutare un imputato, prepararlo per la testimonianza, e parlare in pubblico sono tutte aspetti che lo psicologo forense deve saper svolgere con competenza. Tali valutazioni psicologiche forensi possono essere integrate con informazioni ottenute dai test psicoattitudinali o da altri strumenti forniti dalla scienza forense.

In ambito peritale, lo psicologo può essere interpellato per valutare se una persona possiede un livello intellettivo e una salute mentale sufficienti per poter testimoniare; se l’atto criminale che ha commesso può essere conseguenza di una psicopatologia, e/o di uno stato di temporanea o permanente incapacità di intendere e di volere; l’idoneità di un detenuto allo svolgimento di determinate attività lavorative in carcere o nell’ambito delle misure alternative; potrà fornire elementi tecnici per aiutare il giudice a valutare l’attendibilità di una testimonianza.